Le funzioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) che riguardano i beni librari (manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, libri, stampe e raccolte librarie) sono esercitate dalle regioni. Fanno eccezione solo i beni di proprietà dello Stato.
A seguito della nuova legge sul deposito legale dei documenti di interesse culturale e del relativo regolamento la Giunta regionale ha proposto, e il Ministro per i beni e le attività culturali ha ratificato, l’individuazione degli istituti destinatari dell’archivio regionale della produzione editoriale. La Soprintendenza per i beni librari e documentari svolge un’attività di sostegno ai vari istituti depositari affinché la nuova normativa possa trovare una corretta applicazione.
La Regione Emilia-Romagna inoltre, secondo la legge regionale n. 2/1977 Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale e successive modifiche, può, con Decreto del Presidente della Giunta, assoggettare a particolare tutela "esemplari arborei singoli in gruppi o in filari di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale" e promuove progetti e azioni per la loro migliore conservazione