Il Deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati ad uso pubblico
La Legge 15 aprile 2004 n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana prevede il deposito obbligatorio di varie categorie di documenti qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione al fine di costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale.
L’archivio regionale della produzione editoriale emiliano-romagnola è formato dai documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico prodotti in Emilia-Romagna e di seguito elencati (Documenti da depositare). I soggetti obbligati al deposito legale sono elencati all’art. 3 della Legge 106:
a) l’editore;
b) il tipografo, ove manchi l’editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari;
d) il MiBAC, nonché il produttore di opere filmiche.
Gli Istituti depositari ricevono i documenti in deposito con il fine di conservarli, catalogarli e renderli consultabili. Si vedano anche le Modalità di consegna.