Biblioteche, Archivi storici, Musei e Beni culturali
LR n. 18 “Norme in materia di Biblioteche, Archivi storici, Musei e Beni culturali” del 24/3/2000 ART 3:
L’IBC esercita, per conto della Regione, le funzioni relative a:
a) promozione, di norma tramite convenzioni, di programmi di collaborazione e cooperazione con le altre Regioni, le Università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;
b) promozione e coordinamento del censimento e della catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti;
c) promozione e coordinamento degli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;
d) esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 9 del DPR 3/1972;
e) individuazione, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli Enti locali e delle organizzazioni professionali, degli standard per la gestione di beni e istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
f) promozione della costituzione di banche dati, della messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e della loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione;
g) coordinamento, anche attraverso iniziative specifiche, della rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, nonché sulla relativa utenza;
h) promozione della formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali.
(art. 6 ):
L’IBC
a) cura per la Regione il raccordo tecnico-scientifico tra gli Enti Locali, gli organi statali della tutela e gli Istituti Centrali del ministero per i beni e le attività culturali;
b) cura il concorso regionale all'esercizio della tutela e alla definizione degli standard di catalogazione e restauro di cui all’149, del d.lgs. n. 112 del 1998;
c) esprime parere alla Giunta regionale in relazione agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 ( interventi diretti, da attuare di norma tramite convenzioni, per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza);
d) promuove iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale.
e) in base alla programmazione (regionale) poliennale (ex art. 7, l.r. n. 18/2000 ), di intesa con le Province e contestualmente all'espressione del parere conforme sui piani provinciali, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale e il riparto dei relativi stanziamenti tra le Province coordinati con il programma delle proprie attività (di cui alle predette lettere a)-d))
f) d'intesa con gli enti interessati, può concorrere all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di particolare valore artistico, storico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria e museale regionali.
(art. 10):
L'IBC
a) elabora, in collaborazione con i soggetti interessati e le organizzazioni professionali gli standard di servizio;
b) verifica il rispetto degli standard nel caso di concessione di contributi.
In particolare, l’IBC, attraverso il servizio Soprintendenza per i Beni Librari e Documentari svolge le seguenti funzioni:
(art. 13 )
a) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione delle Province, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
c) supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;
d) esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
e) vigila sulla conservazione e sugli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro, in collaborazione con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
La Soprintendenza provvede alla vigilanza sul patrimonio librario esistente nel territorio regionale, esercitando le funzioni, di competenza regionale, previste in materia dalla legislazione vigente, in particolare istruendo e predisponendo gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela e vigilanza previste per le Regioni dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio” in particolare per quanto riguarda:
- il prestito per mostre ed esposizioni
- il restauro e gli altri interventi conservativi
- lo spostamento e gli altri interventi soggetti ad autorizzazione
- lo scarto di materiale bibliografico
- l’uscita temporanea dal territorio dello Stato
- l’uscita definitiva dal territorio dello Stato
- l’acquisto coattivo
- l’ingresso nel territorio nazionale
- la dichiarazione dell’interesse culturale
- la vendita e le altre forme di alienazione, la prelazione
- la verifica dell’interesse culturale
- il commercio