L.R. n. 29 “Riordinamento dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna” del 10/4/1995 (art. 2)
L’Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare:
a) provvede alla costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento dei detti beni ed elabora il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
b) presta la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni, a Province, Comunità montane e Comuni, a soggetti pubblici e privati;
c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto;
d) definisce e gestisce i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con la Regione e gli Enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale, paesistica e naturalistica, della pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della Regione;
e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali, artistici, librari, storico-documentari, architettonici ed ambientali di proprietà degli Enti locali e di Enti convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate anche di intesa con gli Istituti nazionali di restauro;
f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale nonché la consultazione delle banche dati relative ai beni culturali e ambientali.
g) esercita altresì, nell'ambito della legge della programmazione e degli atti di indirizzo, le funzioni istruttorie di competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.